Sequestro all’estero? Responsabilità “penale” di società, associazioni e onlus – la necessità di Security Contractors
By Michael Amoruso, italian lawyer and Director of Legal & Communication Division of STAM Strategic & Partners Group Ltd – May 2020
Il caso del sequestro di Silvia Romano, liberata qualche giorno fa, sta tuonando su più fronti e si innesta, sia sotto il profilo giuridico che sotto quello della sicurezza, in molteplici corsie che condurranno verso disparate mete di cui una è quantomeno certa: la responsabilità dell’Africa Milele Onlus.
Da fonti di dominio pubblico, quest’ultima è l’associazione di volontariato con cui la Romano, italiana di 23 anni (all’epoca dei fatti), neolaureata e senza alcuna esperienza professionale pertinente, nel 2018 si recava in Kenya, a Chakama, per svolgere la sua azione di carattere umanitario consistente nel far giocare i bambini del villaggio, dove il 20 novembre dello stesso anno veniva sequestrata. La Romano, inoltre, oltre a non essere stata una cooperante, non era neanche una volontaria, quantomeno nell’accezione consuetudinaria vigente nel mondo della cooperazione delle Nazioni Unite, secondo cui un volontario è tale se ha un contratto remunerato ed opera all’interno di uno specifico programma di sviluppo.
Al di là dell’aspetto penale giudiziario, ovviamente ancora in itinere, concernente il reato di sequestro di persona ed eventuali altri reati concorrenti o connessi, emerge incontrovertibilmente una duplice tematica concernente la responsabilità del datore di lavoro in Italia.
Prima di approfondire entrambe le tematiche occorre, tuttavia, fare una brevissima premessa, in modo che anche i non addetti ai lavori possano comprendere in modo chiaro e lineare il prosieguo del presente elaborato.
Sino al 2001, la responsabilità penale era esclusivamente ascrivibile ad una persona fisica – e non anche giuridica – il cui principio giuridico era ben espresso nel brocardo latino “Societas delinquere non potest”.
Con l’introduzione del Decreto legislativo del 08/06/2001 n° 231 (cd. D.lgs 231/2001), avendo negli anni precedenti assistito ad un forte incremento di illeciti penali commessi da persone fisiche per favorire enti o persone giuridiche, è stata disciplinata la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica per fatto dipendente da reato commesso da un soggetto appartenente ad essi. Una sorta di autentica e innovativa responsabilità penale, in quanto l’ente – per cui lavora la persona fisica che ha commesso il reato – è sottoposto a procedimento penale e, in caso di accertamento della responsabilità, gli saranno irrogate sanzioni tra cui quelle pecuniarie, la confisca e le interdizioni (tra le quali anche la definitiva impossibilità di svolgere l’esercizio dell’attività). Al contempo, durante le indagini preliminari potranno essere emesse nei suoi confronti misure cautelari reali, paralizzando in tal modo l’esercizio dell’attività prima ancora di una condanna.
Sulla scorta di questo non possono non rilevarsi, tra gli altri, gli effetti catastrofici in termini finanziari dell’ente e di tutto il personale dipendente – il quale perderebbe ovviamente il lavoro – nell’ipotesi di un coinvolgimento nel procedimento penale per uno dei reati contemplati dal predetto decreto legislativo.
Proprio per questo motivo il D.lgs 231/2001 ha offerto la possibilità per l’ente di dimostrare, anche immediatamente, la sua estraneità dal reato presupposto attraverso l’adozione di modelli organizzativi di gestione e di controllo, nel senso di un insieme di protocolli che regolano e definiscono la struttura aziendale e la gestione dei suoi processi sensibili. In buona sostanza il modello deve: 1) effettuare la valutazione del rischio (risk assessment), per individuare, analizzare, misurare e trattare il rischio di commissione di illeciti nelle diverse aree di attività aziendale (sia quelle consolidate, che quelle in via di sviluppo); 2) implementare delle procedure specifiche, in grado di gestire il rischio, prevenendo la messa in atto di condotte illecite nelle aree in cui il rischio di reato è più elevato. 3) definire la struttura gestionale per la prevenzione dei reati, vale a dire i principi etici, le risorse (umane, economiche, formative, informative), le responsabilità e i flussi di informazione, che consentono di applicare ed aggiornare le procedure di prevenzione e di rilevare, nel tempo, l’emergenza di nuove aree di rischio.
Appare evidente che si tratta di un settore delicato e abbastanza articolato, di cui non è possibile spiegarne l’efficacia globale in questa sede.
Ritornando alle due tematiche che coinvolgono il datore di lavoro, la prima si riferisce dal punto di vista amministrativo all’ente, mentre l’altra si riferisce dal punto di vista penale al solo legale rappresentante.
Da una lettura combinata dell’articolo 28 del D.lgs. 81/2008, degli artt. 32, 35 e 41 della Costituzione italiana e dell’art. 2087 del codice civile, il datore di lavoro ha il dovere di assumere tutti i rischi della sicurezza. Egli, infatti, è tenuto a garantire al proprio personale tutte le misure di sicurezza necessarie allo svolgimento dell’attività preposta, ivi comprese quelle inerenti eventi provenienti dall’esterno, come possono essere un sequestro di persona, delle lesioni personali ovvero la morte a seguito di un attentato o di un sequestro.
Con riguardo al caso di Silvia Romano, gli adempimenti su indicati si applicano anche nei confronti dei “volontari” secondo quanto stabilito dall’articolo 3 comma 12-bis D.lgs. 81/2008.
La seconda tematica oggetto d’interesse è quella relativa alla responsabilità amministrativa degli enti per fatto dipendente da reato commesso da un soggetto appartenente ad essi.
Anzitutto, sempre con riguardo al caso di Silvia Romano, occorre verificare due punti: se gli enti no profit, come le onlus, rientrino tra i soggetti di applicazione del D.lgs. 231/2001 e, successivamente, è necessario verificare se tra i reati indicati nel decreto vi sia alcuno da poter sussumere nella fattispecie concreta.
Con riguardo al primo punto, sebbene in passato la dottrina aveva sostenuto l’inapplicabilità del D.lgs. 231/2001 agli enti no profit, in quanto non portatori di vantaggi o interessi economici, richiamando l’art. 5 del predetto decreto, attualmente sia giurisprudenza che dottrina ne confermano l’applicabilità. Si ritiene, invero, che vantaggio o interesse non hanno alcuna caratterizzazione esclusivamente economica, in quanto possono configurarsi anche per reati di natura non economica quali di lesioni gravi e gravissime o omicidio colposo.
A ciò si aggiunga che l’art. 1 del ridetto decreto stabilisce espressamente che “Le disposizioni previste nel presente Decreto si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica”.
Infine, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016, denominata “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” (Pubblicata in G.U. il 6 febbraio 2016, n. 30), al paragrafo 12, esorta le stazioni appaltanti “a verificare l’osservanza, da parte degli organismi no-profit, delle disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001”. Gli enti no-profit, pertanto, secondo la delibera devono dotarsi di un modello di organizzazione e procedere alla nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del modello e all’aggiornamento dello stesso.
Ciò detto, il successivo punto è quello di individuare uno tra i reati oggetto del D.lgs. 231/2001 in cui sussumere la fattispecie concreta del sequestro di Silvia Romano.
Ebbene, pur non essendosi verificato l’evento mortale, come accadde nel caso dei due tra i quattro dipendenti della società italiana Bonatti in Libya, l’unica norma incriminatrice sarebbe sempre la stessa, cioè quella prevista dal D.lgs. 231/2001, articolo 25-septies comma 3 – lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Il condizionale è doveroso in quanto attualmente, in assenza di informazioni pubbliche, per un verso, su reali e accertate lesioni fisiche e/o psicologiche subite dalla Romano, per altro verso sull’iscrizione nel registro degli indagati dell’Africa Milele Onlus, non è possibile esprime alcuna valutazione.
Secondo quanto prevede la legge e stabilito dalla giurisprudenza a più riprese, come già detto, anche una onlus è soggetta al D.lgs. 231/2001, quindi sarebbe doverosa l’iscrizione nel registro degli indagati del suddetto ente no profit. Contestualmente, a parare di chi scrive, sarebbe necessario, oltre che opportuno, che il pubblico ministero competente proceda ai sensi dell’art. 360 c.p.p. con un accertamento tecnico non ripetibile sullo stato di salute della Romano, al fine di accertare se vi siano state le già citate lesioni fisiche e/o psicologiche.
In questa vicenda, come in altre passate, ciò che emerge in modo problematico non è solo l’aspetto giuridico ma, come già menzionato nell’introduzione, l’aspetto della sicurezza.
Strettamente connesso sia al D.lgs. 81/2008 che al D.lgs. 231/2001 si eleva come parametro di necessarietà legale, soprattutto per le attività che i dipendenti degli enti svolgono all’estero, in paesi con alto rischio antropico e naturale, l’aspetto della sicurezza, intesa sia come cornice di sicurezza per il lavoratore sia come attività di formazione preventiva al viaggio.
Le ripercussioni sul piano penale sia dei legali rappresentanti sia delle società, nell’ipotesi in cui vi siano stati perpetrati gravi o gravissime lesioni colpose o addirittura l’omicidio colposo a causa della violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, riflettono inevitabilmente la assoluta predisposizione di tutti gli strumenti affinché tali violazioni non avvengano.
Nel caso specifico, gli elementi in discussione sono due e valgono non solo per la normativa italiana ma anche per quelli di altri Paesi.
Per ciò che concerne la formazione, la stessa oltre che doverosa per gli aspetti culturali e sociali del luogo in cui sia andrà a svolgere l’attività, deve consistere più che altro nella consapevolezza (Awareness) di tutti i rischi connessi al luogo lavorativo. Si tratta di corsi di formazione sulla consapevolezza del terrorismo (Terrorism Awareness), la consapevolezza di evitare sequestri volti alla detenzione come ostaggio (Anti Kidnap & Hostage Awareness), la fuga e l’evasione da ambienti ostili (H.E.E. – Hostile Environment Escape & Evasion) e molti altri corsi collegati.
Non si richiede che il lavoratore sia in grado, in autonomia, di fare sicurezza per se stesso, ma è fondamentale che sia formato e istruito per affrontare qualsiasi rischio e pericolo e, al contempo, consentire al dispositivo di sicurezza di non essere una zavorra.
Il secondo elemento che rileva è proprio quello del dispositivo di sicurezza.
È impensabile e da irresponsabili – come tali si è infatti sottoposti a leggi penali come su indicato – inviare, anche meri volontari di onlus, senza un reale e professionale dispositivo di sicurezza che sia assolutamente armato. Per gli addetti ai lavori la sicurezza non si limita soltanto alla scorta armata, ma vi sono processi e funzioni indispensabili, come la presenza costante di una sezione informativa.
In assenza dei due elementi, bisogna rimanere nel proprio territorio di appartenenza, ove vi sono molte attività di volontariato da poter svolgere.
Rassegnando le conclusioni, l’attuale assetto normativo italiano è lacunoso. Onde evitare ulteriori casi come quello di Silvia Romano, sarà opportuno creare un ente di formazione e di controllo nazionale. Un soggetto che, da un lato, dirima costantemente le guide lines in tema di formazione per la sicurezza all’estero, dall’altro controlli i requisiti di tutti coloro che viaggino per lavoro all’estero, con una cadenza ovviamente semestrale o annuale, e, nel caso siano sprovvisti, anche parzialmente, neghi il visto di lavoro.
Infine, sarà sempre ancor più crescente il numero delle società italiane che sia affideranno a strutture societarie professionali e competenti (Private Security Companies) sia per la formazione sulla consapevolezza della sicurezza dei propri lavoratori sia per la cornice di sicurezza da creare e stabilizzare in ogni località in cui essi andranno a svolgere il proprio lavoro come dipendenti o volontari.
Attualmente non esiste una legge italiana che regoli la costituzione delle PSC o delle PMS’C Contractors, quindi parte del pil italiano – e con esso le informazioni correlate all’attività dei dipendenti di società italiane all’estero – confluirà inevitabilmente fuori dall’Italia, a meno che la politica si desti.